Divorzio - Foto di Tumisu da PixabayDivorzio - Foto di Tumisu da Pixabay

INTERVISTA ALLA DOTT.SSA ALESSIA MIRABELLI, PSICOLOGA, PSICOTERAPAUTA E CTP IN AMBITO CIVILE E PENALE

Parliamo di divorzio e soprattutto di tutela dei minori partendo da due figure fondamentali, il CTU e il CTP, psicologi e psicoterapeuti che svolgono un compito molto delicato e fondamentale per la risoluzione di controversie familiari in cui spesso i figli diventano vittime, oggetto di contese e purtroppo strumento di vendetta, a danno del benessere psicofisico del minore.

Cerchiamo di comprendere meglio il ruolo di queste due figure, la metodologia solitamente utilizzata e le criticità che spesso affrontano. Ne parliamo con la Dott.ssa Alessia Mirabelli, psicologa, psicoterapeuta e CTP in ambito Civile e Penale.

D: Quando ci si trova ad affrontare una causa di divorzio, specie se non consensuale e in presenza di minori da tutelare, il Giudice si avvale delle competenze di un CTU, uno psicologo, mentre le parti in causa possono avvalersi di un CTP, un consulente tecnico di parte. Ma qual è il ruolo e l’obiettivo finale del CTU nelle cause di divorzio e quale quello del CTP?

R: A differenza delle separazioni consensuali dove gli (ormai ex) coniugi stabiliscono, autonomamente, modalità e tempi di frequentazione con i figli riuscendo a trovare, allo stesso modo, accordi circa il mantenimento e l’assegnazione della casa coniugale, nelle separazioni giudiziali tale accordo viene a mancare, comportando automaticamente la perdita del potere decisionale genitoriale.

In questo contesto, infatti, tutte le decisioni inerenti al figlio vengono delegate al Giudice il quale può disporre una Consulenza Tecnica d’Ufficio, avvalendosi di un proprio Consulente Tecnico d’Ufficio – CTU (Psicologo o Neuropsichiatra Infantile con una formazione in psicologia forense), per valutare le dinamiche relazionali all’interno del sistema famiglia. Al CTU vengono posti dei quesiti dal Giudice, inerenti solitamente alla valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, a cui dovrà rispondere al termine dell’espletamento della consulenza. Le parti in causa, tramite il proprio avvocato, possono nominare a loro volta un Consulente Tecnico di Parte – CTP (Psicologo o Neuropsichiatra Infantile con una formazione in psicologia forense) che ha il diritto di presenziare a tutte le operazioni peritali per garantire la tutela degli interessi del proprio cliente e, indirettamente, del figlio.

D: C’è cooperazione o antagonismo fra CTU e CTP? In che modo queste due figure dovrebbero interagire fra loro?

R: La presenza di collaborazione tra CTU e CTP, all’interno dei contenziosi di separazione e affidamento, è una delle variabili dell’iter peritale in grado di garantire la piena tutela dei diritti del minore. Spesso, ci si trova in situazioni in cui il CTP, sposando in pieno le richieste del cliente o dell’avvocato, finisce con l’assecondare acriticamente le stesse, perdendo di vista il vero interesse del minore. Allo stesso tempo, un CTP che accusa o critica l’operato del CTU, senza possibilità di confrontarsi in maniera costruttiva con lo stesso, non garantisce né la propria autonomia professionale, né la tutela dei diritti del minore coinvolto. In questo senso, il CTP non deve essere “di parte”, ma di “supporto alla parte”: egli ha, di fatto, il compito di aiutare il proprio cliente a riconoscere e rimanere concentrato sui reali bisogni del figlio e di supportare tecnicamente l’avvocato nelle diverse fasi dell’iter peritale. Una reale collaborazione e integrazione tra CTU e CTP facilita la realizzazione di una soluzione giudiziaria più efficace ed appropriata nell’interesse dei figli coinvolti.

D: Qual è l’iter che viene seguito quando ci sono dei minori da tutelare? E quali sono gli strumenti a disposizione del CTU e del CTP al fine di valutare il caso in esame?

R: Una volta disposta dal Giudice la CTU, il Consulente Tecnico d’Ufficio ha il compito di espletare l’incarico in un tempo medio di 60/90 giorni. Una volta terminate tutte le operazioni peritali che il CTU riterrà opportune, egli dovrà redigere una relazione e inviarla alle parti (avvocati dei genitori e, per conoscenza, CCTTPP) le quali avranno un altro termine di tempo stabilito per rispondere alle valutazioni del consulente del Giudice. Ricevute tali osservazioni, il CTU avrà un altro termine di tempo stabilito per rispondere alle parti e depositare il tutto in cancelleria del tribunale. Le operazioni peritali includono tutti i colloqui peritali che il CTU, ancor meglio se in collaborazione con i CCTTPP, deciderà di effettuare e comprendono: colloqui con la coppia genitoriale, per valutare le dinamiche relazionali familiari che hanno portato la coppia allo stallo relazionale; colloqui individuali con gli stessi, per valutare il punto di vista individuale di entrambi i genitori; colloquio individuale con il figlio, in base alla sua età e alla sua capacità di discernimento; colloquio familiare e colloqui congiunti madre/figlio – padre/figlio, per osservare e valutare le dinamiche relazionali presenti all’interno del sistema famiglia.

D: Spesso sentiamo parlare di “alienazione parentale”, ma di cosa si tratta concretamente? E’ un problema frequente nei casi di divorzio? E quali sono i segnali inequivocabili?

R: L’alienazione parentale è un processo psicologico relazionale disfunzionale che coinvolge tutti i membri della famiglia coinvolta in una separazione: padre, madre, figlio, famiglie d’origine. Essa fa riferimento ad un concetto giuridico che richiama l’art. 337 ter co.1 c.c. secondo cui “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Per questo motivo può essere rilevata solo nell’ambito giudiziario, in contesti di separazione e affidamento, in cui sono presenti delle dinamiche relazionali disfunzionali nel sistema famiglia che impediscono al figlio di percepire la libertà di accesso alla relazione con tutti i componenti familiari.

La Cassazione, ultimamente, si è espressa, giustamente, in modo molto critico nei confronti della PAS intesa come sindrome. Il dibattito scientifico e giuridico è ancora aperto, anche perché il Ministro della Salute nel 2020 auspicava la creazione di una commissione di esperti per definire tale costrutto. Tuttavia, rimane il fatto che in tante cause di separazione può verificarsi un rifiuto del figlio nei confronti di un genitore a causa dell’atteggiamento ostacolante dell’altro genitore, il quale può, per questo, perdere l’affidamento del figlio ed essere sanzionato.

D: Parliamo di trattamenti terapeutici e di supporto psicologico. Sono sempre necessari? E di che genere di trattamenti terapeutici si tratta? Riguardano tutti i componenti del nucleo familiare o può essere previsto solo a supporto dei minori?

R: Alcuni tribunali italiani prescrivono trattamenti psicologici di natura sanitaria all’interno dei contenziosi civili al fine di valutare particolari comportamenti messi in atto dagli attori coinvolti o di derimere eventuali situazioni conflittuali tra ex coniugi. Ci si trova, così, ad assistere allo svolgimento di attività psicodiagnostiche per valutare la personalità dei genitori o al suggerimento/imposizione di percorsi di psicoterapia o di sostengo psicologico per aiutare i genitori a superare il loro conflitto.

Tutti questi trattamenti sanitari, né richiesti, né previsti per legge, appaiono essere illegittimi e inefficaci: illegittimi perché, come sancito dall’art. 32 della Costituzione, nessuna persona adulta può essere obbligata a un determinato trattamento sanitario, il contrario violerebbe i limiti imposti dal rispetto della persona umana; inefficaci perché nessun trattamento psicologico privo di motivazione personale garantisce l’efficacia del trattamento stesso. In questo senso, ogni attività psicologica dovrebbe prevedere un consenso informato sanitario valido e non viziato, del tutto assente in un contesto giudiziario. Su questo punto, anche l’Ordine degli Psicologi della Calabria si è espresso attraverso un documento del 2022 “Sulle prescrizioni psico-giudiziarie da parte dei Tribunali nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli” che evidenzia l’illegittimità delle terapie sanitarie coatte in capo ai genitori in separazione.

Diversamente, in caso di persone minori d’età, laddove si valutasse la presenza di un disagio clinicamente significativo, il Giudice può decidere di disporre l’attuazione di un intervento psicologico di natura sanitaria sempre “tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità” (art. 3 Legge 219/17).

D: I genitori possono rifiutarsi di sottoporsi a trattamenti terapeutici prescritti dal CTU?

R: Il CTU non può prescrivere alcun tipo di trattamento ai genitori coinvolti nell’iter peritale. In quanto ausiliario del Giudice, non ha potere decisionali, pertanto, si limita ad osservare le dinamiche relazionali della famiglia in separazione per poi riportare al Giudice la fotografia di quanto emerso e fornirgli opportune informazioni per agevolarlo nel processo decisionale. Tuttavia, alcune cattive prassi prevedono che i CTU suggeriscano al Giudice di disporre questa tipologia di trattamenti sanitari coatti. Allo stesso tempo, nessun trattamento di natura sanitaria può essere imposto a persone adulte in grado di autodeterminarsi per cui è diritto del genitore decidere di non prender parte ad alcun trattamento sanitario all’interno della consulenza ex art. 32 della Costituzione in quanto lesivo dei propri diritti costituzionali.

D: Riguardo alle tempistiche, c’è un tempo massimo entro cui tutto l’iter di valutazione del consulente tecnico dovrebbe concludersi?

R: Il Giudice, al momento della nomina del CTU dispone un termine preciso per l’espletamento delle operazioni peritale, solitamente di circa 60/90 giorni. Il CTU, nel caso di impossibilità ad esperire la consulenza entro il termine inizialmente preposto, può chiedere al Giudice una proroga del termine delle operazioni peritali. Il Giudice può decidere se accoglierla o rigettarla prima dello scadere del termine originario previa valutazione delle motivazioni che hanno portato il consulente a richiederla.

D: Il CTU può disporre del supporto di altre figure professionali, sempre in ambito medico, per le valutazioni o per le terapie prescritte a supporto dei genitori o del minore?

R: Come sancito dall’art. 32 della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere imposto ad una persona adulta capace di autodeterminarsi. Il CTU può, eventualmente, richiedere al Giudice l’ausilio di un collaboratore nel caso in cui valutasse necessario svolgere un’attività psicodiagnostica per una valutazione in capo alle persone minori d’età coinvolte nel contenzioso. L’ausiliario, però, avrà un compito puramente tecnico: potrà effettuare la somministrazione del test, ma non potrà esprimere né valutazioni, né giudizi che rimangono in capo al CTU. Tuttavia, alcune cattive prassi prevedono la figura dell’ausiliario alla stregua di un CTU.

D: Partendo dal presupposto che ogni famiglia e ogni caso ha la propria storia e le proprie problematiche, quali sono le criticità che si può trovare ad affrontare il consulente tecnico di fronte ad una causa di divorzio complicata? E come sarebbe possibile risolvere tali problematiche?

R: Considerata la complessità dell’ambito in cui ci troviamo ad operare, le criticità possono essere varie e diversificate. Tra tutte ci si potrebbe trovare di fronte ad un isomorfismo di contesto in cui, alla conflittualità tra gli ex coniugi si affianca un’accesa conflittualità tra gli attori incaricati a sostegno delle parti. Non è raro trovare, infatti, consulenti e/o avvocati che, appoggiando acriticamente la difesa della parte non fanno che contrastare, di fatto, le attività peritali, compromettendo il lavoro del CTU. Per questo motivo, la sola formazione in ambito clinico non basta per poter essere di supporto alla parte coinvolta, ma è necessaria una specifica formazione in campo psicoforense che possa garantirne l’efficacia non solo per il cliente, ma anche per il professionista stesso.

D: Quale consiglio darebbe a quei genitori che stanno affrontando un percorso di separazione e vorrebbero rendere il meno possibile traumatico per i figli questo momento difficile di cambiamento?

R: Il processo separativo è sempre un momento critico in ogni fase del ciclo di vita. Ci si sposa con la speranza che l’unione duri per sempre, nessuno si sposa con la certezza di una fine programmata. È una fase inaspettata della vita di coppia che lascia tutti, seppur con delle differenze, sprovvisti di risposte e comportamenti giusti ed efficaci. Non è raro, perciò, trovarsi immerso in un’accesa battaglia coniugale che non porterà mai alcun vincitore, ma solo vittime: primi fra tutti i figli coinvolti. Prevedere la possibilità di chiedere un aiuto professionale per affrontare in maniera funzionale questo processo complesso della separazione è ciò che, nella pratica clinica, ha permesso a molti genitori separati di non perdersi nella lunga e distruttiva battaglia per l’affidamento. In questo senso, il sostegno psicologico non deve essere inteso come un “dovere di cura”, ma un concedersi un tempo e uno spazio proprio, del tutto personale, in cui riuscire a riconoscere e rafforzare le proprie risorse personali e le proprie competenze genitoriali grazie alla guida di un aiuto professionale.

Di Anna Lisa Maugeri

Anna Lisa Maugeri, blogger, web writer, moderatrice, lavora da anni per passione nel mondo della comunicazione e dell’informazione sul web scrivendo articoli, realizzando interviste e contenuti video su temi di attualità, cronaca, tematiche sociali, economia, medicina, salute e benessere. Ha creato e dirige il blog www.siciliabuona.com e il canale YouTube "Sicilia Buona". Ha lavorato per il canale YouTube di informazione ed approfondimento CRESCERE INFORMANDOSI realizzando video interviste ed altri contenuti.

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